Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  pro-tempore  dott.  Pierluigi  Angeli,  autorizzato   con
 delibera  della  giunta  provinciale  n.  15246  del 5 dicembre 1988,
 rappresentato e difeso, in  virtu'  di  mandato  speciale  per  notar
 Pierluigi Mott, rep. n. 52760 del 5 dicembre 1988, dagli avv.ti prof.
 Valerio Onida del Foro di Milano e Gualtiero Rueca del Foro di  Roma,
 e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, largo della
 Gancia,  1,  contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri
 pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del
 d.-l. 9 settembre 1988, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
 smaltimento   dei  rifiuti  industriali,  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n.  475,  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 264 del 10 novembre 1988.
                               F A T T O
    Con  la legge 9 novembre 1988, n. 475 e' stato convertito in legge
 il d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, recante  disposizioni  urgenti  in
 materia di smaltimento dei rifiuti industriali.
    Il   titolo   della   legge   reca   "Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,...": ma parlare di modificazioni non  e'  in  verita',
 possibile,   giacche'   la   legge   di   conversione  ha  sostituito
 completamente il testo del decreto-legge, dall'art. 1 all'art. 8,  ha
 aggiunto   tredici   nuovi   articoli,   numerati   per...  facilita'
 dell'interprete e dell'operatore  da  9-  bis  a  9-terdecies,  e  ha
 modificato  il  solo  articolo  9,  quello  relativo al personale dei
 servizi del Ministero.
    Non  si  vuole  qui ricordare quanto in altri tempi e' stato detto
 sulla  legiferazione  per   decreto-legge,   sugli   spostamenti   di
 competenze tra parlamento e governo, sul decreto-legge come strumento
 di  iniziativa  legislativa  rafforzata,  e  sulle  possibilita'   di
 "contrattazione"  parlamentare che sono offerte da un uso non urgente
 del decreto-legge: tutte queste sono cose note, e su di esse la Corte
 -  per  quanto  di sua competenza - ha soffermato recentemente la sua
 attenzione.
    Si  deve pero' ricordare come questo decreto-legge, "riscritto" in
 sede di conversione, segue a distanza di poco piu'  di  un  anno,  un
 altro  decreto-legge,  egualmente  recante  "Disposizioni  urgenti in
 materia di smaltimento dei rifiuti".
    Con  il  decreto del 1987 si disciplinavano numerosi aspetti dello
 smaltimento dei rifiuti, introducendo anche nuovi  principi  rispetto
 al   d.P.R.   n.   915/1982,  cosi'  come  interpretato  dalla  Corte
 costituzionale (sent. n. 192/1987).
    Proprio in considerazione dei nuovi principi in materia di rifiuti
 previsti con la legge n. 441, per  aggiornare  la  propria  normativa
 rispetto alle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni, e per
 tenere nel dovuto conto le pronunce  della  Corte  costituzionale  in
 materia di ambiente, la provincia di Trento ha recentemente proceduto
 all'emanazione di un "testo unico delle leggi provinciali in  materia
 di   tutela   dell'ambiente  dagli  inquinamenti"  (delibera  G.P.  9
 settembre 1988, n. 10050), che nella parte III (artt. 63 e ss.)  reca
 la "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti".
    Il   decreto-legge   impugnato,   sovrapponendosi  alle  procedure
 previste  dalla  legislazione  provinciale,   e'   costituzionalmente
 illegittimo,   in   quanto  viola  le  competenze  costituzionalmente
 garantite alla Provincia.
                             D I R I T T O
    Violazione  degli  artt.  9,  97 e 116 della Costituzione, e degli
 artt. 8, nn. 5, 6 e 17, 9, n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.
 670 e delle relative norme di attuazione.
    1.  -  La  provincia  autonoma di Trento ha competenza legislativa
 primaria in materia di  urbanistica,  tutela  del  paesaggio,  lavori
 pubblici  di  interesse  provinciale,  nonche' competenza legislativa
 concorrente in materia di igiene e sanita'.
    Le  competenze  regionali  e provinciali si intendono estese anche
 alla disciplina della tutela  dell'ambiente:  cosi'  ha  previsto  il
 legislatore  ordinario  per  le  regioni  a  statuto ordinario con il
 d.P.R. n. 616/1977; cosi' ha statuito la Corte costituzionale con  la
 recente  sentenza  n. 183/1987, con cui ha evidenziato l'esistenza di
 una competenza regionale in materia: ed e'  noto  che  le  competenze
 degli  enti  ad  autonomia  speciale  non  possono essere inferiori a
 quelle delle regioni ordinarie.
    Nell'attuazione   delle  competenze  statutariamente  previste  la
 provincia autonoma di Trento si e' data  una  disciplina  completa  e
 organica in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti con il
 testo  unico  delle  leggi  provinciali  approvato  con  decreto  del
 Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.,
 modificato con leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, e  22  agosto
 1988,  n.  26,  e  nuovamente  emanato con deliberazione della giunta
 provinciale di Trento, 9 settembre  1988,  n.  10050  (in  Bollettino
 ufficiale  del  4 ottobre 1988, n. 44, suppl. ord. n. 19;) in tema di
 valutazione dell'impatto  ambientale  con  la  legge  provinciale  29
 agosto  1988,  n.  28;  in  materia  di  lavori pubblici di interesse
 provinciale con la legge 3 gennaio 1983, n. 2.
    In particolare, il testo unico delle leggi di tutela dell'ambiente
 disciplina esplicitamente lo smaltimento dei rifiuti,  tenendo  conto
 di  tutta la disciplina statale in materia sino al d.-l. n. 361/1987,
 convertito in legge n. 441/1987.
    Dopo aver definito il campo di applicazione (art. 63, primo comma:
 "La presente parte III disciplina lo smaltimento dei  rifiuti,  nelle
 varie   fasi   di   conferimento,   raccolta,  spazzamento,  cernita,
 trasporto,  trattamento  -   inteso   questo   come   operazione   di
 trasformazione  necessaria  per  il  riutilizzo, la rigenerazione, il
 recupero, il riciclo  e  l'innocuizzazione  dei  medesimi  -  nonche'
 l'ammasso,  il  deposito  e  la discarica sul suolo e nel suolo"), il
 testo unico in primo luogo distribuisce le competenze in  materia  di
 smaltimento  dei rifiuti tra i vari soggetti istituzionali (art. 64).
    Di  seguito, l'art. 65 detta la normativa per il piano provinciale
 di smaltimento dei rifiuti, che deve contenere:
 "  a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i
 tipi  ed  i  quantitativi  dei  rifiuti  da  smaltire,  i  metodi  di
 trattamento  ottimali  in  relazione  ai  tipi  ed alle quantita'; la
 dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e  la
 gestione  dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento nonche' la
 gradualita' di adeguamento dei servizi esistenti; b) l'individuazione
 delle  zone  idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di
 stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti; c)  la
 localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento dei
 rifiuti tossici e nocivi; d) i criteri di massima e le norme tecniche
 per  la  progettazione,  istallazione  e  gestione  degli impianti di
 smaltimento dei rifiuti...".
    Lo  stesso  art.  65  disciplina  poi,  ai  commi  successivi,  la
 procedura di formazione e di approvazione dei piani, mentre l'art. 67
 regola,   recependo   quanto   previsto   dalla  legge  n.  441/1987,
 l'efficacia  dei  piani   di   smaltimento,   la   cui   approvazione
 "costituisce,   ove  occorra,  variante  agli  strumenti  urbanistici
 subordinati  al  piano  urbanistico   provinciale   ed   equivale   a
 dichiarazione  di  pubblica  utilita', nonche' di indifferibilita' ed
 urgenza degli interventi e opere ivi contenuti".
    Per quanto riguarda le opere necessarie per l'attuazione del piano
 provinciale di smaltimento dei rifiuti (urbani), esse sono realizzate
 dalla  provincia  secondo  i  piani  di  intervento di cui alla legge
 provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (art. 68).
    Sono inoltre regolati tutti gli aspetti relativi alla gestione dei
 rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili e di  quelli  speciali,  (v.
 artt.  73,  74,  78, 79, 80, 81, 82 e 83), alle discariche (art. 70),
 agli impianti e tecnologie complesse  (art.  72),  alla  bonifica  di
 discariche  esistenti,  di  discariche  non  controllate,  di  aree e
 impianti industriali (artt. 76, 77 e 77-  bis),  agli  interventi  di
 urgenza e alle ordinanze contingibili e urgenti (art. 91).
    Particolare  attenzione  e' dedicata altresi' agli impianti per il
 trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi  e
 di liquami di risulta.
    Prevede infatti l'art. 95 che la giunta provinciale e' autorizzata
 a  provvedere  alla  localizzazione,  alla  progettazione   ed   alla
 realizzazione  di uno o piu' centri per il trattamento, lo stoccaggio
 provvisorio, il recupero o lo stoccaggio definitivo di  fanghi  e  di
 rifiuti  speciali,  non  compresi negli elenchi di cui agli artt. 74,
 secondo comma (rifiuti assimilabili e quelli  urbani),  e  79,  primo
 comma  (materiali  inerti),  e  di  rifiuti tossici e nocivi, tenendo
 conto dei principi generali stabiliti dall'art.  1  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 915/1982.
    Prevede  poi  il  secondo  comma  dell'art.  95  la  procedura per
 l'istruttoria relativa all'individuazione del sistema di smaltimento,
 nonche'  alla  localizzazione  e progettazione degli impianti: a tale
 istruttoria la provincia provvede mediante  apposite  conferenze  cui
 partecipano   gli   assessori   provinciali   ai  lavori  pubblici  e
 all'ambiente ed il sindaco del comune  territorialmente  interessato,
 assistiti  dai  responsabili  tecnici  degli  uffici delle rispettive
 amministrazioni.
    L'approvazione  del  progetto  attraverso  la  conferenza  ha  gli
 effetti previsti dall'art. 3- bis, secondo comma, legge n.  441/1987:
 "sostituisce,  ad  ogni  effetto,  tutti  i  pareri, autorizzazioni e
 concessioni  di  competenza  di  organi  regionali,   provinciali   e
 comunali;   costituisce,   ove   occorra,  variante  dello  strumento
 urbanistico  generale  e  comporta  la  dichiarazione   di   pubblica
 utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori".
    Il   sistema  e'  completato  da  una  rigorosa  disciplina  delle
 autorizzazioni (art. 84, 85  e  86)  -  che  tiene  conto  anche  del
 problema particolare, ma importantissimo, dell'accumulo temporaneo -,
 delle garanzie finanziarie (art. 88), del trasporto, carico e scarico
 di rifiuti speciali, tossici e nocivi (art. 89).
    Questa  organica  e  completa  disciplina,  prevista  di  appositi
 strumenti sanzionatori (v. art. 92), e' supportata dalla creazione di
 un  sistema  informativo  (v.  art.  93,  nonche'  l'art. 99 relativo
 all'informazione  pubblica)  e  dalla  previsione  di  interventi  di
 sensibilizzazione e incentivazione (art. 97).
    Si  tratta, come si e' tentato sommariamente di illustrare, di una
 disciplina organica e avanzatissima: e cio' e' dimostrato  dal  fatto
 che  il  testo unico della provincia di Trento contiene soluzioni che
 sono entrate nella normativa nazionale solo successivamente: cosi' e'
 per  esempio  per il catasto provinciale dei rifiuti (art. 93), cosi'
 e' ancora per la previsione delle c.d. materie prime secondarie,  che
 e'  gia' contenuta nell'art. 63, quarto comma del testo unico, mentre
 entra a far parte della legislazione statale solo con  l'art.  2  del
 decreto-legge impugnato.
    Il  settore  della tutela ambientale e' poi completato dalla legge
 provinciale 29 agosto 1988, n. 28,  relativa  alla  disciplina  della
 valutazione dell'impatto ambientale.
    La legge, dopo aver definito oggetto e finalita' della valutazione
 di  impatto  ambientale,  ne  determina  l'ambito  di   applicazione,
 affermando  che  "ferme  restando  le  competenze  dello  Stato, sono
 soggetti  alla  valutazione  dell'impatto   ambientale   secondo   le
 disposizioni   della   presente   legge   tutti  i  progetti  di  cui
 all'allegata   tabella,   anche   se   previsti   da   strumenti   di
 pianificazione  territoriale o urbanistica, dal programma di sviluppo
 provinciale o da  altri  strumenti  di  programmazione  di  qualsiasi
 natura,  qualunque  ne sia il promotore, e anche se consistenti nella
 modificazione, trasformazione  o  ampliamento  di  opere  o  impianti
 esistenti,  quando  da  tali  ultimi  interventi  derivi  un  impatto
 significativo sull'ambiente secondo i criteri che  saranno  stabiliti
 nel regolamento esecutivo".
    La  tabella  allegata,  al  n.  12, prevede che siano sottoposti a
 valutazione di impatto ambientale, secondo la procedura  semplificata
 o  quella ordinaria, a seconda della loro importanza, gli impianti di
 smaltimento dei  rifiuti  urbani  ad  esclusione  delle  stazioni  di
 trasferimento;  gli  impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, ad
 esclusione delle discariche per inerti fino alla capacita' di  20.000
 mc  e  dei centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali; gli
 impianti di smaltimento dei rifiuti tossici  nocivi,  con  esclusione
 dei  centri  di  stoccaggio  provvisorio  fino ad una quantita' di 10
 tonn. di rifiuti; gli impianti di depurazione delle acque;  i  centri
 di   raccolta,   stoccaggio  e  rottamazione  di  rottami  di  ferro,
 autoveicoli.
    2. - In questo articolato disegno normativo si e' inserito il d.l.
 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge n. 475/1988.
    Si tratta di un testo che reca, in maniera inorganica, incompleta,
 spesso di  difficile  comprensione,  modifiche  e  innovazioni  nella
 materia dello smaltimento dei rifiuti industriali.
    Affianco   ad   alcune  disposizioni  di  tipo  sostanziale  sulla
 definizione ed il trattamento di particolari tipi di rifiuti (v. art.
 2 sulle materie prime secondarie; 9-quarter, sui consorzi obbligatori
 per il riciclaggio di  contenitori,  o  imballaggi,  per  i  liquidi;
 9-quinquies,   sulle   batterie   esauste;   9-decies,   sui  rifiuti
 ospedalieri; 9-duodecies,  sugli  oli  esausti),  il  testo  contiene
 alcune  norme  di  principio  (v.  ad  esempio  art. 3, sul catasto e
 osservatorio dei rifiuti, gia' previsto - come si  e'  notato  -  nel
 testo  unico  di  Trento;  art.  4, sulle modalita' di smaltimento di
 rifiuti industriali, da  collegarsi  all'art.  9-bis,  relativo  alle
 modalita'  per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in
 Italia; art. 9-novies,  relativo  alle  definizioni),  e  soprattutto
 alcune  disposizioni  sui  programmi  in  materia  di smaltimento dei
 rifiuti  industriali.  Vanno  segnalati  in  particolare  l'art.   1,
 relativo  "a  misure  per  la  minore  produzione  di rifiuti, per il
 recupero di materiali e per le tecnologie  innovative"  e  l'art.  5,
 relativo a un programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di
 smaltimento. Gli artt. 6,  7  e  8  contengono  infine  normative  di
 carattere procedimentale.
    3. - La provincia di Trento ritiene che la cultura dell'emergenza,
 cui evidentemente si ispira questo ennessimo  tentativo  ministeriale
 di  intervenire in materia di rifiuti, non sia il metodo migliore per
 affrontare la problematica ambientale.
    Ancora una volta una materia di estrema difficolta' e complessita'
 come quella dei rifiuti, viene affrontata solo sulla base di (e  solo
 dopo)  vicende  che  hanno  colpito l'opinione pubblica, scrivendo un
 testo nel giro di pochi  giorni,  emanandolo  come  decreto-legge  ed
 accettando  poi un suo totale stravolgimento e riscrittura in sede di
 conversione parlamentare.
    Ancora  una  volta ci si dimentica che requisito essenziale per un
 buon intervento legislativo non sono le parole piu' o  meno  reboanti
 che vengono scritte nella legge, ma la capacita' dell'amministrazione
 di attuare ed eseguire quella legge.
    Cio'  che  e' importante, dunque, - a meno di non voler continuare
 sulla strada delle leggi-proclama (che e' poi la versione  aggiornata
 delle  "grida"  manzoniane)  -  e'  che  il  legislatore verifichi se
 l'amministrazione e' in grado di eseguire quanto previsto.
    In  verita',  il  legislatore  tende  a  non fare questa verifica,
 producendo cosi' leggi -  peraltro  scritte  male  -  che  sara'  poi
 impossibile  applicare.  Ma  spesso  il  legislatore  fa di piu' e di
 peggio: rende difficile, se  non  impossibile,  anche  l'applicazione
 della   legislazione   provinciale  regionale,  in  quei  casi  (piu'
 frequenti di quel che non si creda) in  cui  il  legislatore  locale,
 tenendo   conto   dei   nuovi  principi  statali  e  delle  capacita'
 dell'amministrazione  regionale,  ha   provveduto   a   dettare   una
 disciplina completa e orgnica della materia.
    4.  -  La  Provincia ritiene che la propria normativa piu' recente
 non comporti particolari problemi di  adattamento  con  quella  parte
 della  legge n. 475/1988 che dovesse ritenersi applicabile (ma non si
 sa bene a quale titolo: se cioe'  sub  specie  di  norma  di  riforma
 economica-sociale,  o  quale  esercizio della funzione di indirizzo e
 coordinamento, o ancora in ragione di un interesse  nazionale)  anche
 agli  enti  ad  autonomia  speciale:  come  si e' gia' illustrato, la
 normativa provinciale per molti profili anticipa  i  contenuti  della
 legge  n.  475; ed e' per questa ragione che la provincia non impugna
 tutto il decreto-legge.
    La provincia ritiene tuttavia che per quanto riguarda gli artt. 6,
 7 e 8 non  si  possa  sfuggire  alla  seguente  alternativa:  o  tali
 articoli  non si applicano alla Provincia di Trento, oppure essi sono
 costituzionalmente   illegittimi   per   violazione    delle    norme
 precedentemente indicate.
    La provincia di Trento non puo' essere obbligata ad "inseguire" la
 legislazione statale sul terreno, non dei principi, bensi' della mera
 normativa di dettaglio e procedurale|
    Gli  articoli  impugnati  sono relativi infatti alla accelerazione
 delle  procedure,  agli  impianti  di   iniziativa   pubblica,   alla
 valutazione di compatibilita' ambientale.
    Non si puo' certo ritenere che essi contengano norme di principio,
 ne' che essi siano stringente espressione di un  interesse  nazionale
 all'utilizzazione  di quelle procedure, ne' che essi siano vincolanti
 in virtu'  della  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento,  pur  se
 esercitate per via legislativa.
    Per  quanto  riguarda  le  procedure  per  la  realizzazione degli
 impianti di smaltimento, il loro ampliamento e rinnovo, il t.u.  piu'
 volte  citato  dette  norme precise agli artt. 95, 67, 69 e 84, che -
 grazie al sistema della "conferenza" - permettono  sicuramente  tempi
 estremamente  rapidi:  rimarebbe,  come previsione ulteriore, solo il
 ricorso al Ministro per l'ambiente nel caso di mancata decisione;  si
 tratta,  tuttavia,  di  un  potente  assolutamente  incompatibile con
 l'autonomia provinciale, specie versandosi in materie  di  competenza
 primaria.
    Altrettanto   vale   per  l'art.  7,  relativo  agli  impianti  di
 iniziativa pubblica, che viene ad incidere, senza  apportare  nessuna
 novita' di principio, sulle materie gia' regolate dagli artt. 95 e 96
 del testo unico.
    Del tutto illegittima sarebbe poi anche l'applicazione dell'art. 8
 alla provincia di Trento.
    Va in primo luogo sottolineato che sotto il titolo "valutazione di
 compatibilita' ambientale", l'art. 8 confonde cose tra loro  diverse.
    Recita infatti tale articolo:
    "La  valutazione  di  compatibilita' con le esigenze ambientali di
 cui all'art. 3- bis del d.l. 31 agosto 1987, n. 361,  convertito  con
 modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1987, n. 441, e' effettuata dal
 Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  10  agosto  1988,  n. 377, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  31  agosto  1988,  nell'ambito  del
 procedimento  e  dei servizi temporali di cui al predetto art. 3-bis.
 Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'art. 3 del predetto
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri si applicano le
 disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987,
 n.  559,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 19 del 25 gennaio
 1988".
    L'art.  3- bis citato prevede infatti, com'e' noto, una conferenza
 con cui la regione provvede all'istruttoria dei  progetti  dei  nuovi
 impianti;  all'interno  della conferenza vengono acquisiti e valutati
 tutti  gli  elementi  relativi  alla  compatibilita'   ambientale   e
 territoriale:  ne  consegue,  de  plano,  la  competenza regionale (e
 provinciale)   all'effettuazione   della   valutazione   di   impatto
 ambientale per gli impianti di smaltimento dei rifiuti.
    Sarebbe  d'altra parte impossibile che la valutazione d'impatto da
 parte del Ministro avvenga "nell'ambito del procedimento dei  servizi
 temporali  di  cui  a  predetto  art. 3- bis"; il procedimento di cui
 all'art. 3- bis della legge n.  441/1987  e'  un  procedimento  tutto
 interno  alla  regione  (o  alla  provincia):  non e' certo pensabile
 l'inserimento nelle conferenze del Ministro dell'ambiente|
    Ne'  si  dica  che  la  questione  della competenza statale per la
 valutazione dell'impatto ambientale e' stata definitivamente  risolta
 con   la   sentenza   n.  210/1987  della  Corte  costituzionale:  le
 motivazioni cui ha fatto riferimento  la  Corte  non  paiono  infatti
 essere conclusive.
    Si  fa  infatti  riferimento alla materia temporanea e transitoria
 delle norme della legge sul  Ministero  dell'ambiente  relative  alla
 valutazione  d'impatto  ambientale;  alla responsabilita' dello Stato
 per l'adempimento delle direttive; al fatto  che  si  tratterebbe  di
 opere di grande rilievo e dimensioni.
    In  realta',  specie di fronte alla prontezza con cui le regioni e
 le  provincie  hanno  predisposto   una   propria   normativa   sulla
 valutazione  di impatto ambientale, l'assorbimento in capo allo Stato
 di tutte le competenze in materia di impatto  ambientale  appare  del
 tutto ingiustificato.
    5.  -  L'art.  1,  quarto  comma,  prevede  che, in attuazione del
 programma di cui al primo comma, per la riduzione della  quantita'  e
 pericolosita' dei rifiuti prodotti, per il recupero di materiali e di
 energia,  e  per   la   limitazione   dell'uso   di   materiali   non
 biodegradabili, possono essere assegnati contributi in conto capitale
 nel limite massimo di 20 miliardi  finalizzati  alla  promozione,  da
 parte delle associazioni di categorie di artigiani e di commercianti,
 di societa' di servizi  ambientali  connessi  all'applicazione  delle
 disposizioni del decreto.
    Se  applicabile  alla  provincia  di  Trento,  la  disposizione e'
 illegittima: quando si versa in materie  di  competenza  provinciale,
 non  e'  ammissibile  che  lo  Stato  intervenga  a  finanziare  tali
 attivita', cosi' come la Corte costituzionale ha gia'  stabilito  con
 la sentenza n. 517/1987.
    Simile   conclusione  vale  anche  per  quanto  attiene  ai  mutui
 ventennali  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
 concedere  a  comuni, province e loro consorzi, ai sensi dell'art. 7,
 terzo comma.
    6. - L'art. 7, secondo comma, prevede che qualora entro il termine
 di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione  degli
 impianti,  la  regione non provvede all'affidamento delle concessioni
 di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede  in
 via  sostitutiva  a  mezzo  di commissario straordinario nominato con
 proprio decreto.
    Anche  questa  disposizione,  se  applicabile  alla  provincia  di
 Trento,  viola  le  disposizioni  costituzionali  di  riferimento;  e
 soprattutto  non  si  uniforma alle direttive evidenziate dalla Corte
 costituzionale circa il leggittimo uso del potere sostitutivo (v.  da
 ultimo  sent.  n. 177/1988; ma cfr. anche sent. n. 294, 177 e 153 del
 1986).
    7.   -   La   Corte   costituzionale,   nella   sua  piu'  recente
 giurisprudenza,  ha  riconosciuto  l'esistenza  di   una   competenza
 regionale  (e provinciale) in materia di protezione ambientale (sent.
 n. 183/1987) e di un principio di concorrenza  tra  Stato  e  regioni
 nella  determinazione  degli  strumenti  per  la  tutela ambientale e
 paesaggistica (sent. n. 302/1988).
    Il  decreto-legge  impugnato,  se  applicabile  alla  provincia di
 Trento, viola pertanto l'art. 9 cost., cosi' come interpretato  dalla
 Corte costituzionale.
    Inoltre,     imponendo    all'amministrazione    provinciale    di
 "disapplicare"  la  normativa  provinciale   in   materia   per   far
 riferimento alle procedure previste negli artt. 6 e 7, viola altresi'
 l'art. 97 della Costituzione che  non  puo'  non  essere  considerato
 parametro   della   legislazione  statale  che  pretende  di  trovare
 applicazione nelle regioni e province autonome.