Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro-tempore dott. Pierluigi Angeli, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 15246 del 5 dicembre 1988, rappresentato e difeso, in virtu' di mandato speciale per notar Pierluigi Mott, rep. n. 52760 del 5 dicembre 1988, dagli avv.ti prof. Valerio Onida del Foro di Milano e Gualtiero Rueca del Foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, largo della Gancia, 1, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.-l. 9 settembre 1988, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 264 del 10 novembre 1988. F A T T O Con la legge 9 novembre 1988, n. 475 e' stato convertito in legge il d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. Il titolo della legge reca "Conversione in legge, con modificazioni,...": ma parlare di modificazioni non e' in verita', possibile, giacche' la legge di conversione ha sostituito completamente il testo del decreto-legge, dall'art. 1 all'art. 8, ha aggiunto tredici nuovi articoli, numerati per... facilita' dell'interprete e dell'operatore da 9- bis a 9-terdecies, e ha modificato il solo articolo 9, quello relativo al personale dei servizi del Ministero. Non si vuole qui ricordare quanto in altri tempi e' stato detto sulla legiferazione per decreto-legge, sugli spostamenti di competenze tra parlamento e governo, sul decreto-legge come strumento di iniziativa legislativa rafforzata, e sulle possibilita' di "contrattazione" parlamentare che sono offerte da un uso non urgente del decreto-legge: tutte queste sono cose note, e su di esse la Corte - per quanto di sua competenza - ha soffermato recentemente la sua attenzione. Si deve pero' ricordare come questo decreto-legge, "riscritto" in sede di conversione, segue a distanza di poco piu' di un anno, un altro decreto-legge, egualmente recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti". Con il decreto del 1987 si disciplinavano numerosi aspetti dello smaltimento dei rifiuti, introducendo anche nuovi principi rispetto al d.P.R. n. 915/1982, cosi' come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 192/1987). Proprio in considerazione dei nuovi principi in materia di rifiuti previsti con la legge n. 441, per aggiornare la propria normativa rispetto alle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni, e per tenere nel dovuto conto le pronunce della Corte costituzionale in materia di ambiente, la provincia di Trento ha recentemente proceduto all'emanazione di un "testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (delibera G.P. 9 settembre 1988, n. 10050), che nella parte III (artt. 63 e ss.) reca la "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti". Il decreto-legge impugnato, sovrapponendosi alle procedure previste dalla legislazione provinciale, e' costituzionalmente illegittimo, in quanto viola le competenze costituzionalmente garantite alla Provincia. D I R I T T O Violazione degli artt. 9, 97 e 116 della Costituzione, e degli artt. 8, nn. 5, 6 e 17, 9, n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione. 1. - La provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale, nonche' competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanita'. Le competenze regionali e provinciali si intendono estese anche alla disciplina della tutela dell'ambiente: cosi' ha previsto il legislatore ordinario per le regioni a statuto ordinario con il d.P.R. n. 616/1977; cosi' ha statuito la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 183/1987, con cui ha evidenziato l'esistenza di una competenza regionale in materia: ed e' noto che le competenze degli enti ad autonomia speciale non possono essere inferiori a quelle delle regioni ordinarie. Nell'attuazione delle competenze statutariamente previste la provincia autonoma di Trento si e' data una disciplina completa e organica in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti con il testo unico delle leggi provinciali approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., modificato con leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, e 22 agosto 1988, n. 26, e nuovamente emanato con deliberazione della giunta provinciale di Trento, 9 settembre 1988, n. 10050 (in Bollettino ufficiale del 4 ottobre 1988, n. 44, suppl. ord. n. 19;) in tema di valutazione dell'impatto ambientale con la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; in materia di lavori pubblici di interesse provinciale con la legge 3 gennaio 1983, n. 2. In particolare, il testo unico delle leggi di tutela dell'ambiente disciplina esplicitamente lo smaltimento dei rifiuti, tenendo conto di tutta la disciplina statale in materia sino al d.-l. n. 361/1987, convertito in legge n. 441/1987. Dopo aver definito il campo di applicazione (art. 63, primo comma: "La presente parte III disciplina lo smaltimento dei rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi - nonche' l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo"), il testo unico in primo luogo distribuisce le competenze in materia di smaltimento dei rifiuti tra i vari soggetti istituzionali (art. 64). Di seguito, l'art. 65 detta la normativa per il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, che deve contenere: " a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantita'; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento nonche' la gradualita' di adeguamento dei servizi esistenti; b) l'individuazione delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti; c) la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, istallazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti...". Lo stesso art. 65 disciplina poi, ai commi successivi, la procedura di formazione e di approvazione dei piani, mentre l'art. 67 regola, recependo quanto previsto dalla legge n. 441/1987, l'efficacia dei piani di smaltimento, la cui approvazione "costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza degli interventi e opere ivi contenuti". Per quanto riguarda le opere necessarie per l'attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (urbani), esse sono realizzate dalla provincia secondo i piani di intervento di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (art. 68). Sono inoltre regolati tutti gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili e di quelli speciali, (v. artt. 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82 e 83), alle discariche (art. 70), agli impianti e tecnologie complesse (art. 72), alla bonifica di discariche esistenti, di discariche non controllate, di aree e impianti industriali (artt. 76, 77 e 77- bis), agli interventi di urgenza e alle ordinanze contingibili e urgenti (art. 91). Particolare attenzione e' dedicata altresi' agli impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta. Prevede infatti l'art. 95 che la giunta provinciale e' autorizzata a provvedere alla localizzazione, alla progettazione ed alla realizzazione di uno o piu' centri per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio, il recupero o lo stoccaggio definitivo di fanghi e di rifiuti speciali, non compresi negli elenchi di cui agli artt. 74, secondo comma (rifiuti assimilabili e quelli urbani), e 79, primo comma (materiali inerti), e di rifiuti tossici e nocivi, tenendo conto dei principi generali stabiliti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Prevede poi il secondo comma dell'art. 95 la procedura per l'istruttoria relativa all'individuazione del sistema di smaltimento, nonche' alla localizzazione e progettazione degli impianti: a tale istruttoria la provincia provvede mediante apposite conferenze cui partecipano gli assessori provinciali ai lavori pubblici e all'ambiente ed il sindaco del comune territorialmente interessato, assistiti dai responsabili tecnici degli uffici delle rispettive amministrazioni. L'approvazione del progetto attraverso la conferenza ha gli effetti previsti dall'art. 3- bis, secondo comma, legge n. 441/1987: "sostituisce, ad ogni effetto, tutti i pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori". Il sistema e' completato da una rigorosa disciplina delle autorizzazioni (art. 84, 85 e 86) - che tiene conto anche del problema particolare, ma importantissimo, dell'accumulo temporaneo -, delle garanzie finanziarie (art. 88), del trasporto, carico e scarico di rifiuti speciali, tossici e nocivi (art. 89). Questa organica e completa disciplina, prevista di appositi strumenti sanzionatori (v. art. 92), e' supportata dalla creazione di un sistema informativo (v. art. 93, nonche' l'art. 99 relativo all'informazione pubblica) e dalla previsione di interventi di sensibilizzazione e incentivazione (art. 97). Si tratta, come si e' tentato sommariamente di illustrare, di una disciplina organica e avanzatissima: e cio' e' dimostrato dal fatto che il testo unico della provincia di Trento contiene soluzioni che sono entrate nella normativa nazionale solo successivamente: cosi' e' per esempio per il catasto provinciale dei rifiuti (art. 93), cosi' e' ancora per la previsione delle c.d. materie prime secondarie, che e' gia' contenuta nell'art. 63, quarto comma del testo unico, mentre entra a far parte della legislazione statale solo con l'art. 2 del decreto-legge impugnato. Il settore della tutela ambientale e' poi completato dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, relativa alla disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. La legge, dopo aver definito oggetto e finalita' della valutazione di impatto ambientale, ne determina l'ambito di applicazione, affermando che "ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla valutazione dell'impatto ambientale secondo le disposizioni della presente legge tutti i progetti di cui all'allegata tabella, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, dal programma di sviluppo provinciale o da altri strumenti di programmazione di qualsiasi natura, qualunque ne sia il promotore, e anche se consistenti nella modificazione, trasformazione o ampliamento di opere o impianti esistenti, quando da tali ultimi interventi derivi un impatto significativo sull'ambiente secondo i criteri che saranno stabiliti nel regolamento esecutivo". La tabella allegata, al n. 12, prevede che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo la procedura semplificata o quella ordinaria, a seconda della loro importanza, gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ad esclusione delle stazioni di trasferimento; gli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti fino alla capacita' di 20.000 mc e dei centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali; gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici nocivi, con esclusione dei centri di stoccaggio provvisorio fino ad una quantita' di 10 tonn. di rifiuti; gli impianti di depurazione delle acque; i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli. 2. - In questo articolato disegno normativo si e' inserito il d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge n. 475/1988. Si tratta di un testo che reca, in maniera inorganica, incompleta, spesso di difficile comprensione, modifiche e innovazioni nella materia dello smaltimento dei rifiuti industriali. Affianco ad alcune disposizioni di tipo sostanziale sulla definizione ed il trattamento di particolari tipi di rifiuti (v. art. 2 sulle materie prime secondarie; 9-quarter, sui consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per i liquidi; 9-quinquies, sulle batterie esauste; 9-decies, sui rifiuti ospedalieri; 9-duodecies, sugli oli esausti), il testo contiene alcune norme di principio (v. ad esempio art. 3, sul catasto e osservatorio dei rifiuti, gia' previsto - come si e' notato - nel testo unico di Trento; art. 4, sulle modalita' di smaltimento di rifiuti industriali, da collegarsi all'art. 9-bis, relativo alle modalita' per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia; art. 9-novies, relativo alle definizioni), e soprattutto alcune disposizioni sui programmi in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. Vanno segnalati in particolare l'art. 1, relativo "a misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative" e l'art. 5, relativo a un programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento. Gli artt. 6, 7 e 8 contengono infine normative di carattere procedimentale. 3. - La provincia di Trento ritiene che la cultura dell'emergenza, cui evidentemente si ispira questo ennessimo tentativo ministeriale di intervenire in materia di rifiuti, non sia il metodo migliore per affrontare la problematica ambientale. Ancora una volta una materia di estrema difficolta' e complessita' come quella dei rifiuti, viene affrontata solo sulla base di (e solo dopo) vicende che hanno colpito l'opinione pubblica, scrivendo un testo nel giro di pochi giorni, emanandolo come decreto-legge ed accettando poi un suo totale stravolgimento e riscrittura in sede di conversione parlamentare. Ancora una volta ci si dimentica che requisito essenziale per un buon intervento legislativo non sono le parole piu' o meno reboanti che vengono scritte nella legge, ma la capacita' dell'amministrazione di attuare ed eseguire quella legge. Cio' che e' importante, dunque, - a meno di non voler continuare sulla strada delle leggi-proclama (che e' poi la versione aggiornata delle "grida" manzoniane) - e' che il legislatore verifichi se l'amministrazione e' in grado di eseguire quanto previsto. In verita', il legislatore tende a non fare questa verifica, producendo cosi' leggi - peraltro scritte male - che sara' poi impossibile applicare. Ma spesso il legislatore fa di piu' e di peggio: rende difficile, se non impossibile, anche l'applicazione della legislazione provinciale regionale, in quei casi (piu' frequenti di quel che non si creda) in cui il legislatore locale, tenendo conto dei nuovi principi statali e delle capacita' dell'amministrazione regionale, ha provveduto a dettare una disciplina completa e orgnica della materia. 4. - La Provincia ritiene che la propria normativa piu' recente non comporti particolari problemi di adattamento con quella parte della legge n. 475/1988 che dovesse ritenersi applicabile (ma non si sa bene a quale titolo: se cioe' sub specie di norma di riforma economica-sociale, o quale esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, o ancora in ragione di un interesse nazionale) anche agli enti ad autonomia speciale: come si e' gia' illustrato, la normativa provinciale per molti profili anticipa i contenuti della legge n. 475; ed e' per questa ragione che la provincia non impugna tutto il decreto-legge. La provincia ritiene tuttavia che per quanto riguarda gli artt. 6, 7 e 8 non si possa sfuggire alla seguente alternativa: o tali articoli non si applicano alla Provincia di Trento, oppure essi sono costituzionalmente illegittimi per violazione delle norme precedentemente indicate. La provincia di Trento non puo' essere obbligata ad "inseguire" la legislazione statale sul terreno, non dei principi, bensi' della mera normativa di dettaglio e procedurale| Gli articoli impugnati sono relativi infatti alla accelerazione delle procedure, agli impianti di iniziativa pubblica, alla valutazione di compatibilita' ambientale. Non si puo' certo ritenere che essi contengano norme di principio, ne' che essi siano stringente espressione di un interesse nazionale all'utilizzazione di quelle procedure, ne' che essi siano vincolanti in virtu' della funzione di indirizzo e coordinamento, pur se esercitate per via legislativa. Per quanto riguarda le procedure per la realizzazione degli impianti di smaltimento, il loro ampliamento e rinnovo, il t.u. piu' volte citato dette norme precise agli artt. 95, 67, 69 e 84, che - grazie al sistema della "conferenza" - permettono sicuramente tempi estremamente rapidi: rimarebbe, come previsione ulteriore, solo il ricorso al Ministro per l'ambiente nel caso di mancata decisione; si tratta, tuttavia, di un potente assolutamente incompatibile con l'autonomia provinciale, specie versandosi in materie di competenza primaria. Altrettanto vale per l'art. 7, relativo agli impianti di iniziativa pubblica, che viene ad incidere, senza apportare nessuna novita' di principio, sulle materie gia' regolate dagli artt. 95 e 96 del testo unico. Del tutto illegittima sarebbe poi anche l'applicazione dell'art. 8 alla provincia di Trento. Va in primo luogo sottolineato che sotto il titolo "valutazione di compatibilita' ambientale", l'art. 8 confonde cose tra loro diverse. Recita infatti tale articolo: "La valutazione di compatibilita' con le esigenze ambientali di cui all'art. 3- bis del d.l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1987, n. 441, e' effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei servizi temporali di cui al predetto art. 3-bis. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'art. 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988". L'art. 3- bis citato prevede infatti, com'e' noto, una conferenza con cui la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti; all'interno della conferenza vengono acquisiti e valutati tutti gli elementi relativi alla compatibilita' ambientale e territoriale: ne consegue, de plano, la competenza regionale (e provinciale) all'effettuazione della valutazione di impatto ambientale per gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Sarebbe d'altra parte impossibile che la valutazione d'impatto da parte del Ministro avvenga "nell'ambito del procedimento dei servizi temporali di cui a predetto art. 3- bis"; il procedimento di cui all'art. 3- bis della legge n. 441/1987 e' un procedimento tutto interno alla regione (o alla provincia): non e' certo pensabile l'inserimento nelle conferenze del Ministro dell'ambiente| Ne' si dica che la questione della competenza statale per la valutazione dell'impatto ambientale e' stata definitivamente risolta con la sentenza n. 210/1987 della Corte costituzionale: le motivazioni cui ha fatto riferimento la Corte non paiono infatti essere conclusive. Si fa infatti riferimento alla materia temporanea e transitoria delle norme della legge sul Ministero dell'ambiente relative alla valutazione d'impatto ambientale; alla responsabilita' dello Stato per l'adempimento delle direttive; al fatto che si tratterebbe di opere di grande rilievo e dimensioni. In realta', specie di fronte alla prontezza con cui le regioni e le provincie hanno predisposto una propria normativa sulla valutazione di impatto ambientale, l'assorbimento in capo allo Stato di tutte le competenze in materia di impatto ambientale appare del tutto ingiustificato. 5. - L'art. 1, quarto comma, prevede che, in attuazione del programma di cui al primo comma, per la riduzione della quantita' e pericolosita' dei rifiuti prodotti, per il recupero di materiali e di energia, e per la limitazione dell'uso di materiali non biodegradabili, possono essere assegnati contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categorie di artigiani e di commercianti, di societa' di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del decreto. Se applicabile alla provincia di Trento, la disposizione e' illegittima: quando si versa in materie di competenza provinciale, non e' ammissibile che lo Stato intervenga a finanziare tali attivita', cosi' come la Corte costituzionale ha gia' stabilito con la sentenza n. 517/1987. Simile conclusione vale anche per quanto attiene ai mutui ventennali che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, ai sensi dell'art. 7, terzo comma. 6. - L'art. 7, secondo comma, prevede che qualora entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provvede all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissario straordinario nominato con proprio decreto. Anche questa disposizione, se applicabile alla provincia di Trento, viola le disposizioni costituzionali di riferimento; e soprattutto non si uniforma alle direttive evidenziate dalla Corte costituzionale circa il leggittimo uso del potere sostitutivo (v. da ultimo sent. n. 177/1988; ma cfr. anche sent. n. 294, 177 e 153 del 1986). 7. - La Corte costituzionale, nella sua piu' recente giurisprudenza, ha riconosciuto l'esistenza di una competenza regionale (e provinciale) in materia di protezione ambientale (sent. n. 183/1987) e di un principio di concorrenza tra Stato e regioni nella determinazione degli strumenti per la tutela ambientale e paesaggistica (sent. n. 302/1988). Il decreto-legge impugnato, se applicabile alla provincia di Trento, viola pertanto l'art. 9 cost., cosi' come interpretato dalla Corte costituzionale. Inoltre, imponendo all'amministrazione provinciale di "disapplicare" la normativa provinciale in materia per far riferimento alle procedure previste negli artt. 6 e 7, viola altresi' l'art. 97 della Costituzione che non puo' non essere considerato parametro della legislazione statale che pretende di trovare applicazione nelle regioni e province autonome.